Accollo
Operazione con cui l'acquirente di un immobile subentra nel mutuo già acceso dal venditore, assumendone il debito residuo.
L'accollo è previsto dall'art. 1273 del Codice Civile e, nella prassi immobiliare, consente all'acquirente di rilevare il mutuo esistente evitando i costi di accensione di un nuovo finanziamento. L'accollo è liberatorio solo se la banca dichiara espressamente di liberare il debitore originario; in mancanza è cumulativo e il venditore resta obbligato in solido. La banca conserva la facoltà di valutare il merito creditizio dell'accollante prima di prestare il consenso.
Termini collegati
- Ipoteca
Garanzia reale iscritta su un immobile che attribuisce al creditore il diritto di espropriarlo e soddisfarsi con prelazione in caso di inadempimento.
- Sostituzione
Estinzione anticipata del mutuo esistente con accensione di un nuovo finanziamento, eventualmente di importo superiore.
Altri termini: Immobiliare
Le definizioni aiutano a leggere documenti e offerte; per requisiti e controversie fanno fede la disciplina applicabile e il contratto.
Mutui residenziali e surroghe —