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§ GlossarioImmobiliare

Accollo

Operazione con cui l'acquirente di un immobile subentra nel mutuo già acceso dal venditore, assumendone il debito residuo.

L'accollo è previsto dall'art. 1273 del Codice Civile e, nella prassi immobiliare, consente all'acquirente di rilevare il mutuo esistente evitando i costi di accensione di un nuovo finanziamento. L'accollo è liberatorio solo se la banca dichiara espressamente di liberare il debitore originario; in mancanza è cumulativo e il venditore resta obbligato in solido. La banca conserva la facoltà di valutare il merito creditizio dell'accollante prima di prestare il consenso.

Termini collegati

  • Ipoteca

    Garanzia reale iscritta su un immobile che attribuisce al creditore il diritto di espropriarlo e soddisfarsi con prelazione in caso di inadempimento.

  • Sostituzione

    Estinzione anticipata del mutuo esistente con accensione di un nuovo finanziamento, eventualmente di importo superiore.

Altri termini: Immobiliare

Le definizioni aiutano a leggere documenti e offerte; per requisiti e controversie fanno fede la disciplina applicabile e il contratto.

Mutui residenziali e surroghe —