Informazioni sulle segnalazioni di violazioni.
- Versione
- Web 1.0
- Aggiornato
- 08.10.2026
Ambito delle segnalazioni
Rientrano nell'ambito le violazioni individuate dal D.lgs 24/2023, nei casi e alle condizioni applicabili.
Non rientrano nell'ambito le contestazioni meramente personali (reclami individuali, controversie interpersonali) escluse dalla disciplina del D.lgs 24/2023.
Chi può segnalare
La disciplina individua, nei casi e alle condizioni previsti, i seguenti soggetti:
- Dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di KEY srl.
- Lavoratori autonomi, consulenti, liberi professionisti che prestano la propria attività in favore della società.
- Volontari e tirocinanti, anche non retribuiti.
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
- Soggetti il cui rapporto con KEY srl si sia concluso, ove la segnalazione abbia ad oggetto fatti appresi durante tale rapporto.
Informazioni sulle modalità di segnalazione
Richiedere le modalità operative
Per conoscere le modalità operative di segnalazione riservata, puoi richiedere informazioni a KEY srl tramite la pagina Contatti. La richiesta deve riguardare soltanto le modalità operative e non deve contenere il contenuto della segnalazione, documenti, dati del segnalante o altri dati riservati.
I contatti generali non sono qui presentati come canali protetti di invio delle segnalazioni.
Canale esterno
Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 6 del D.lgs 24/2023, il segnalante può rivolgersi direttamente all'ANAC — Autorità Nazionale Anticorruzione tramite la piattaforma whistleblowing.anticorruzione.it.
Tutele del segnalante
Il D.lgs 24/2023 prevede la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nei termini e alle condizioni stabiliti dalla legge.
È espressamente vietato qualsiasi atto di ritorsione (licenziamento, demansionamento, trasferimento, sospensione, mancata promozione, valutazione valutazione negativa, intimidazioni, mobbing) ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 24/2023, alle condizioni previste dalla legge. Gli atti ritorsivi sono nulli ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs 24/2023.
Le tutele si estendono anche ai facilitatori e agli altri soggetti individuati dall'art. 3, comma 5, del D.lgs 24/2023, alle condizioni previste dalla legge.
Termini previsti dalla disciplina
Nei casi in cui si applica la disciplina del D.lgs 24/2023, sono previsti:
- Entro 7 giorni dalla ricezione: avviso di ricevimento al segnalante.
- Entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento o, in sua assenza, dalla scadenza dei sette giorni dalla presentazione: riscontro sul seguito dato o che si intende dare alla segnalazione, che non coincide necessariamente con un esito definitivo.
- Le segnalazioni sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento e comunque non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale.